Statuto

FINALITÀ

Art. 1 – L’associazione di volontariato “Associazione PARAPLEGICI LIVORNO”, più avanti chiamata per brevità “associazione”, ha per scopo :

contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, individuali e collettivi, di tutti i soggetti disabili qualunque sia la natura, sia essa fisica, psichica o sensoriale dell’handicap, in particolar modo soggetti  affetti da lesione e/o patologie del midollo spinale, soggetti  non deambulanti o con limitate capacità motorie nonchè soggetti ipo e non vedenti ;

promuovere il loro completo inserimento sociale e rappresenterne le istanze ad ogni livello;

promuovere provvedimenti legislativi regionali, nazionali ed europei e amministrativi degli enti locali volti alla attuazione di strutture per facilitarne e incrementarne la riabilitazione;

alla rimozione delle attuali barriere discriminatrici nel campo edilizio e dei trasporti sia per via terra sia per via mare sia per via aerea,  onde consentire loro la normale fruizione dei servizi e infrastrutture collettivi;

ad agevolare la concreta realizzazione del diritto allo studio nel più ampio rispetto della qualità della persona ;

alla istituzione, controllo e sviluppo dei servizi domiciliari di aiuto erogati da singole persone, cooperative, ditte e/o enti locali preposti e quant’altro espleta  tale compito e alla fornitura di massima gratuità di materiale sanitario e tecnico ;

alla concessione a speciali e selettive condizioni di abitazioni adatte previa realizzazione degli opportuni lavori a spese delle Amministrazioni locali avvalendosi dell’aiuto di organizzazioni, ditte, cooperative, privati specializzati in tale settore;

sollecitare e prestare collaborazione  alla creazione  o allo sviluppo in Italia ed in Europa di Unità Spinali e di reparti ospedalieri altamente specializzati in lesioni e patologie midollari dotati di mezzi tecnici e terapeutici di livello europeo;

promuovere, fornire servizi e ricercare informazioni, notizie e quant’altro sia utile e vantaggioso ai propri associati in particolare :

fornire o procurare direttamente o indirettamente particolari agevolazioni per il conseguimento di patente di guida speciale per tutti i tipi di mezzi adattati e non e mezzi speciali ;

prendere contatto con Agenzie, Ditte, Compagnie Assicuratrici, Enti Statali e Parastatali, Associazioni, Cooperative, Fondazioni  ed in generale qualunque persona o ente pubblico o privato che possa essere utile o agevolare anche indirettamente, all’affermazione, alla promozione ed allo sviluppo dei diritti dei disabili nel settore della guida e trasporti su mezzi pubblici e privati adattati e non;

promuovere ed organizzare dibattiti, incontri, convegni, seminari, tirocini, studi e ricerche, prendendo contatto con istituzioni culturali, sociali, scientifiche, accademiche,  sui temi e sui settori di interesse alla associazione;

indire ed organizzare manifestazioni sportive e/o culturali  per disabili  ad ogni livello su scala regionale, nazionale e internazionale ;

svolgere ogni attività e compiere ogni operazione ritenute utili ed opportune ad assicurare, integrare, affiancare le iniziative sopra elencate.

Art. 2 – L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo), democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio  in nome e per conto dell’associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti,  dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio direttivo).

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo, Tesoriere  e Cassiere) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Cassiere-Tesoriere, Membro effettivo), vengono attribuite dal rispettivo Organo. Tutti i Membri di Organi sociali devono essere soci.

Art.3 – L’associazione ha sede a Livorno in viale Alfieri  n.36 c/o Ospedale Civile .

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo,  potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove purché nelle Provincia di Livorno.

SOCI

Art.4 – I soci sono coloro che si iscrivono all’associazione per partecipare alle  attività sociali.

Art.5 – All’aspirante socio  devono esser consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti.

L’aspirante socio  deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, contente tra l’altro la richiesta dei dati di cui ai criteri per il giudizio sull’ammissione, qui sotto elencati.

All’atto dell’ammissione gli aspiranti soci, dovranno consegnare i seguenti documenti:

copia certificato invalidità e/o patente di guida speciale e breve curriculum su attività di volontariato svolte.

Documenti che verranno trattati ai sensi della legge 675/96.

La qualifica di socio  è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice-Presidente, della domanda di iscrizione all’associazione.

I motivi dell’eventuale diniego all’ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione.

La delibera sull’ammissione è inappellabile.

L’accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all’interessato entro sette giorni lavorativi, indicandone  i motivi.

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l’aspirante socio  deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell’ammissibilità, la quota annuale .

Art.6 – Solo quando la posizione dell’aspirante socio  sia stata regolarizzata, questi diventa socio  a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell’associazione.

Art.7 – Sono previsti i seguenti tipi di soci:

  • fondatori;
  • onorari;
  • di diritto;
  • sostenitori
  • ordinari .

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’associazione, sottoscrivendo l’Atto costitutivo;

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l’associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se pagassero regolarmente i contributi sociali .

Soci di diritto sono quelle persone che sono affette dalle patologie previste da questo statuto.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell’associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi suddetti.

Art.8 – Tutti  i soci maggiorenni al corrente con il pagamento delle quote sociali  che non siano nel periodo di sospensione, hanno diritto al voto in seno all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali  tenendo presente le limitazioni di cui al paragrafo 11.2.

Art.9 – La richiesta di ammissione a socio   comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell’associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l’associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.

Art. 10 – Cause di radiazione dei soci sono le seguenti:

  • morosità ;
  • indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
  • iniziative non approvate dal Consiglio Direttivo o Presidente o vice Presidente per conto e a nome della Associazione;
  • inattività prolungata, stabilita a mesi 3 senza giustificazioni.

Il Consiglio Direttivo può radiare il socio  moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso.

Indipendentemente da quanto sopra, decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che il socio  abbia saldato la propria quota di iscrizione annuale, il socio  stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio direttivo e senza necessità alcuna di notifica della radiazione. A tal fine il Presidente o il Vice-Presidente, provvedono ad annotare nell’apposito “Libro dei Soci”  [o  “Scheda del socio “ (eventualmente tenuta meccanograficamente)] la radiazione del socio .

Il socio, non ancora radiato, che non sia al corrente con il pagamento delle quote dovute, pur rimanendo socio  a tutti gli effetti, non ha diritto a partecipare alle attività sociali .

Nel caso in cui un socio  radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I soci radiati possono ricorrere alla decisione della prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Art. 11 – In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio , la sua quota annuale  rimane di proprietà dell’associazione .

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12 – L’esercizio inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo .

ASSEMBLEE

 

Art. 13 – Il Consiglio direttivo deve convocare l’Assemblea ordinaria dei soci  almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all’Assemblea, nonché mediante affissione della convocazione nell’apposita bacheca nella Sede sociale, almeno quindici giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L’avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

  • giorno, ora e sede della prima convocazione;
  • giorno, ora e sede dell’eventuale seconda convocazione;
  • ordine del giorno, cioè l’elenco degli argomenti che saranno trattati;
  • elenco dei soci radiati per un qualsiasi motivo;
  • un prospetto per l’eventuale delega a terzi non più di un socio (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
  • nel caso in cui l’Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all’avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;
  • il primo punto dell’Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere ai soci, che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, quindi del numero legale (quorum). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all’inizio di un’Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

Art. 14 – Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell’associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto.

L’Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

Art. 15 – Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega (non più di una delega per socio) degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione; fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell’associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto, dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Art. 16 – L’Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche se di pertinenza esclusiva di qualche Organo sociale o di qualche Membro di organo sociale) che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  • nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
  • approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
  • approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  • redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni : il primo Regolamento può essere redatto dall’Assemblea costituente; il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri

Regolamenti interni;

  • deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; la deliberazione dell’Assemblea è inappellabile;
  • nomina di “soci onorari” in base a proposta da parte del Consiglio Direttivo;
  • nomina del primo Preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali.

Art. 17 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’Assemblea straordinaria; invece la redazione/modifica/revoca dell’eventuale Regolamento interno vengono approvate dell’Assemblea ordinaria.

Art. 18 – Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 –  Il Consiglio Direttivo è formato da tre o da cinque membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venir rieletto .

Art. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo:

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

  • ammissione di nuovi soci; però tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera devono rispettare i criteri appositamente  previsti dallo Statuto;
  • convocazione delle Assemblee;
  • osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
  • attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
  • redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l’esercizio da poco trascorso;
  • redazione della Relazione annuale; alla Relazione dovrà essere allegato il Rendiconto preventivo per l’esercizio da poco trascorso, già approvato dall’Assemblea precedente;
  • redazione del Rendiconto annuale preventivo per l’esercizio in corso;
  • radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
  • radiazione dei soci inattivi negli ultimi sei mesi precedenti la convocazione di un’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria;
  • assunzione, determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell’associazione; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola;
  • vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
  • deliberazione di spese in nome e per conto dell’associazione, al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall’Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato

dall’Assemblea ordinaria, comunque per un totale complessivo per esercizio non superiore al 10% (diecipercento) del totale complessivo delle spese previste nel Rendiconto  preventivo.

Art. 21 – I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente):

  • rappresentare l’associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
  • convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • deliberare spese in nome e per conto dell’associazione, al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall’Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall’Assemblea ordinaria;
  • con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
  • deliberare sull’ammissione di nuovi Soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;
  • deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all’uopo;
  • essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla Legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti);
  • deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti anche con autotassazione;
  • contributi di privati;
  • contributi di cooperative e fondazioni;
  • contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1)   beni immobili e mobili;

2)   donazioni, lasciti o successioni.

RENDICONTI

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all’Assemblea la Relazione nonché il Rendiconto Consuntivo dell’esercizio trascorso, quello preventivo per l’esercizio appena trascorso (per una verifica tra quello che è stato previsto e quello che è stato fatto) nonché quello preventivo per l’anno in corso.

ATTIVITÀ SECONDARIE

Art. 24 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25/5/95

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE

Art. 25 – La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 26 – L’associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Tutto il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato similari.

NORME RESIDUALI

Art.28 – Il presente Statuto dev’essere osservato come atto fondamentale dell’associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall’Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Art. 29 – I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti,  nell’ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all’interno dell’associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Art. 30 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all’articolo precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni.

Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.

Livorno